domenica, 28 Ottobre 2012

Finalmente norme regionali per combattere le piante infestanti

Il 1° ottobre 2010 il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato alcuni articoli di legge per la lotta alle specie infestanti. Le norme erano state proposte l’anno scorso (2009) dall’associazione Triestebella con la consulenza scientifica del prof. Livio Poldini e sono state finalmente approvate grazie all’impegno del consigliere regionale Alessandro Corazza dell’IDV.

L’anno scorso (2009) avevamo già ottenuto l’inserimento in bilancio regionale di una posta di 20.000 euro per compiere dei primi esperimenti di lotta da parte dell’ERSA e dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, esperimenti che si stanno compiendo a Basovizza nell’area del pascolo a lato della strada per il valico di Lipizza.

Ma perchè norme per eliminare delle piante?

Fra le numerose piante alloctone che hanno invaso i nostri paesaggi vegetali, alcune sono particolarmente dannose; in particolare l’ailanto (Ailanthus altissima), importato nel’700 con la speranza di farne mangiare le foglie dai bachi da seta, si sta espandendo ultimamente a grande velociti, producendo una grave alterazione ai nostri paesaggi vegetali; il Senecio inaequidens contiene un alcaloide epatotossico soprattutto per i bambini, che può finire nel latte e nel miele; l’Ambrosia artemisiifolia di un potentissimo allergenico.

Cosa fare?

La legge da noi proposta doveva contenere anche il divieto di piantagione di queste specie, ma in Consiglio è stato cassato (sembra perche un consigliere regionale temeva che, se fosse cresciuta spontaneamente un’infestante nel suo giardino, avrebbe potuto subire una sanzione amministrativa come se l’avesse piantata lui…).
Resta però la possibilità per chiunque di estirpare o far morire con diserbanti queste piante e l’incarico allAmministrazione regionale di condurre qualche campagna di lotta, anche con la collaborazione delle associazioni ambientaliste, e di fare opera di divulgazione.

Allora, diamoci da fare.

Sia chiaro, sarà difficile debellare queste male piante, ma si può operare affinché i danni vengano limitati. Bisogna che i privati siano edotti delle loro caratteristiche e di come contrastarle. Oltretutto la legge esclude da qualsiasi necessiti di autorizzazione e da qualsiasi divieto l’estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti.

Autore dell’articolo Roberto Barocchiwww.triestebella.it

Articolo tratto da CONRAD – il mensile del vivere bene – n. 161 novembre 2010

NORME PER LA LOTTA ALLE SPECIE INFESTANTI
APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 1° OTTOBRE 201O

8. Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007, à inserita la seguente:

Art. 78 bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per lbmbiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente le specie riportate nell’allegato A.

Art. 78 ter (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione d autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categorie, nonchè dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente pud compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attiviti divulgativa.

Art. 78 quater (Estirpazione, taglio e diserbo)
1. L’estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggette ad autorizzazioni o divieti.

Art. 78 quinquies (Allegati)
1. L’allegato A di cui all’articolo 78 bis è parte integrante della presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l’allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente.

ALLEGATO A
1. Ailanthus altissima;
2. Ambrosia artemisiifoiia;
3. Senecio inaequidens.
9. Per le finaliti derivanti dal disposto di cui all’articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 8, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 con la denominazione .




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